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Statuto Sociale

Associazione Culturale "Trappeto Volante"

Articolo 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Trappeto Volante ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). la Associazione avrà durata illimitata."
Articolo 2 - Statuto
L'Associazione "Trappeto Volante ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D.L-gs 460/1997 che attribuisce la qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Articolo 3 - Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli Associati.
Articolo 4 - Oggetto e Scopo
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fianlità culturali e di solidarietà sociale. Essa opera in amniera specifica ed espressamente nelle attività deis eguenti settori: "beneficenza - sport dilettantistico - promozione della cultura e dell'arte - solidarietà sociale", dirette e rivolte alla generalità della popolazione. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poichè integrative delle stesse. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Articolo 5 - Ammissione
Sono Aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche (di maggiore età) o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle versando la quota Associativa stabilita dallo Statuto. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e oseservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle dmande di ammissione dei nuovi Aderenti. Esso deve provvedervi esntro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accooglimento della domanda entro il termine si intende che essa è stata accolta.
Articolo 6 - Adesione
L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto in Assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. I Soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Asociazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di Legge.
Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 8 - Recesso
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Articolo 9 - Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del Socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 15 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Articolo 10 - Organi dell'Associazione
Sono ogani dell'Associazione:
  • Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo
Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Socio nominato dall'Assemblea in caso di doppia assenza.
Articolo 12 - Convocazione
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del consiglio stesso. alemno una volta all'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli Aderenti all'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.
Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari
L'Assemblea:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
c) delibera alle modifiche del presente Statuto;
d) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 14 - Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli Aderenti, in prorpio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Aderenti. Ogni Aderente non può avere più di due deleghe. Ins econda convocazione l'Asssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati dal primo comma.
Articolo 15 - Votazioni
L'Assemblea delibera a maggiornaza dei voti dei presenti; ogni Socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Non è ammesso il voto per corripondenza.
Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che può essere composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un Vicepresidente, un segretario e fino ad altri quattro consiglieri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle propie funzioni. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè del Libro degli Aderenti. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi memebri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggiornaza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della amggiornaza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggiornaza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la getsione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica tre anni. L'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 18 - Patrimonio
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
- contributi corrispondenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici e di enti privati;
- attività produttive e commerciali marginali;
- ogni altro tipo di entrata.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Aderenti.
Articolo 19 - Contributi
I contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota associativa. La quota associativa è di 5 Euro. Il contributo associativo è intrasmittibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Articolo 20 - Erogazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili. I Soci possono conferire, a loro discrezione, beni di loro proprietà in comodato all'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione o compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera assembleare che autorizzi il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Articolo 21 - Bilancio
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea non oltre il 30 aprile di ogni anno. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindi giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 22 - Responsabilità ed assicurazione
Gli Aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
Articolo 23 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5, comma 4 della Legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo sciogliemnto dell'Associazione è deliberato a maggiornaza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Ogni controversia suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Catania. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 25 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contentute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contentute nel libro V del Codice Civile.

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